"Tutti gli elementi sono convergenti nel far ritenere come il Fabbri abbia errato, con grave colpa e nonostante l'astratta prevedibilità dell'evento, nella valutazione delle possibili conseguenze del proprio gesto essendo a conoscenza della presenza del Piampiano nella zona". Scrive così il gup di Firenze Davide Gugliotta nelle motivazioni della sentenza con la quale il 22 dicembre scorso ha condannato a quattro anni e due mesi di reclusione per omicidio colposo aggravato Piero Fabbri, il cacciatore sessantenne che nel gennaio di tre anni fa uccise con un colpo di fucile Davide Piampiano nel corso di una battuta di caccia al cinghiale nei boschi di Assisi. E pur escludendo la possibilità di condannare l'uomo per omicidio con dolo eventuale, come richiesto dalla famiglia della vittima, al termine del processo celebrato con rito abbreviato il gup ha disposto la trasmissione degli atti in procura per valutare se nei confronti del Fabbri, considerando il suo comportamento "dilatorio e attendista" nei momenti successivi allo sparo, possa configurarsi il reato di omissione di soccorso. Nelle 25 pagine della sentenza, depositata il 25 maggio, il giudice per le udienze preliminari si sofferma a lungo sulla possibilità di contestare o meno a Fabbri il reato di omicidio con dolo eventuale, come successo nella prima fase delle indagini quando l'uomo fu anche arrestato, escludendo categoricamente la fattispecie per "diversi e convergenti elementi di fatto". Come ad esempio la scarsa visibilità nel fosso delle Carceri al momento dello sparo, la presenza di vegetazione che ne limitava la visibilità e lo scarso lasso di tempo fra l'avvistamento di quello che Fabbri credeva fosse un cinghiale e l'esplosione del colpo che centrò allo stomaco Piampiano. Resta però il tema del comportamento del cacciatore nei minuti successivi, quando tardò a chiamare i soccorsi e cercò di accreditare la versione del colpo partito per sbaglio dal fucile dello stesso Piampiano per "uno stato d'animo che toglieva alla sua mente la lucidità necessaria" avuta consapevolezza di aver colpito a morte l'amico. Per il giudice, tuttavia, nonostante anche interventi medici tempestivi non avrebbero potuto salvare la vita al ventiquattrenne, "la causazione del ferimento colposo avrebbe dovuto indurlo immediatamente alla richiesta di soccorsi sanitari. Comportamento che ha omesso senza alcuna ragionevole giustificazione".
Massimo Solani
