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ITALIA

Torino

Alla ex moglie spetta una quota del Tfr anche 10 anni dopo il divorzio

Tribunale condanna un agente assicurativo a versare il 40% della somma percepita

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Alla moglie divorziata spetta una quota del Tfr del marito anche se l'uomo ha ricevuto l'indennità dieci anni dopo lo scioglimento del matrimonio. Lo ha ribadito il tribunale di Torino con una sentenza che ha condannato un agente assicurativo a versare all'ex coniuge 94 mila euro, pari al 40% della somma totale.

La coppia divorziò nel 2004, mentre il rapporto di lavoro dell'uomo con la sua agenzia terminò nel 2014. Il convenuto ha replicato che il denaro dalla compagnia al termine dell'attività professionale non era un vero e proprio Tfr, perché il suo era di fatto un lavoro autonomo. Quindi, in base alla giurisprudenza della Cassazione, l'ex moglie non aveva diritto alla somma. Secondo i giudici, però, non lo ha dimostrato: e l'onere della prova, su questo aspetto, spettava a lui.

Di per sé non una novità. E' la legge del 1970 a stabilire che il coniuge - se non è convolato a nuove nozze - ha diritto a una percentuale del trattamento di fine rapporto. A stupire, nel caso esaminato dai giudici subalpini, sono due aspetti. Il primo, il tempo trascorso dalla proclamazione del divorzio: un decennio. Il secondo, legato al cosiddetto "onere della prova": l'agente assicurativo, come si legge nella sentenza, non ha saputo (o non ha potuto) dimostrare che in realtà quei 393 mila euro liquidati dalla compagnia non erano un Tfr, ma una sorta di buonuscita. Se fosse stato così, quei 94 mila euro sarebbero rimasti nelle sue tasche perché la Cassazione, nel 2016, ha affermato che non tutti i denari percepiti da un coniuge devono essere assoggettati al prelievo. Sfuggono, per esempio, i ricavi originati da un'attività di "natura imprenditoriale" esercitata "mediante una complessa e articolata struttura organizzata con vasta dotazione di mezzi e personale".

La difesa della donna ha contrattaccato con dei documenti: l'ufficio aveva degli orari di apertura indicati dalla compagnia, gli agenti avevano l'obbligo dell'esclusiva e non si assumevano rischi, la gestione dei sinistri era eterodiretta. "Elementi - hanno spiegato gli avvocati - che fanno propendere per la natura subordinata del rapporto di lavoro". I giudici della settima sezione civile hanno dato ragione alla donna: "Gravava sul convenuto - scrivono - l'onere di provare la natura imprenditoriale della sua attività di agente".

Ora toccherà agli avvocati delle parti capire se, in caso di appello, la sentenza resisterà ai nuovi orientamenti della Cassazione nel 2017 in materia di assegno di divorzio, e ai disegni di riforma della legge che sono in preparazione alla Camera.