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SPORT

Tra le attenuanti concesse, anche l'amore

Caso Schwazer, il Tribunale nazionale antidoping: "Carolina Kostner mentì per amore"

Depositate le motivazioni della condanna a 16 mesi per la pattinatrice. Secondo il Tna non sapeva che il fidanzato si dopasse, ma mentì consapevolmente a un ispettore della Wada

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Carolina Kostner
Roma
Non coprì Alex Schwazer nell'uso di sostante dopanti, di cui non sapeva, ma mentì consapevolmente e per amore dell'allora fidanzato quando un ispettore della Wada si presentò a Oberstdorf. Sono queste le motivazioni della sentenza del Tribunale nazionale antidoping del Coni che ha condannato Carolina Kostner a 16 mesi di squalifica

Le motivazioni del Tna 
Nelle motivazioni appena depositate si legge che la pattinatrice "è stata ritenuta responsabile di aver aiutato Alex Schwazer a sottrarsi a un controllo antidoping, ma assolta dall'accusa di non aver denunciato l'allora fidanzato per la frequentazione del dottor Michele Ferrari".
 
Punibile anche l'elusione di un controllo 
Il testo spiega infatto che le norme puniscono “l'aiuto alla commissione di qualsiasi violazione della normativa antidoping: dunque non solo all'uso di una sostanza vietata ma anche ad esempio all'elusione di un controllo”. “La diversità di oggetto della valutazione – proseguono le motivazioni - peraltro, non ne fa venire meno la gravità: l'effettuazione di controlli a sorpresa e fuori dal contesto agonistico è infatti essenziale per un efficace contrasto al doping".
 
"Ha agito sulla base di una richiesta della persona che amava"
I giudici spiegano quindi perché abbiano concesso le attenuanti alla 27enne altoatesina. "Il Tna ha ritenuto che sul comportamento di Carolina Kostner abbiano influito svariati fattori, attenuando il grado di sua colpevolezza. Tra tali elementi il Tna ha dato rilievo al fatto che l'atleta ha agito sulla base di una richiesta della persona che amava, al carattere subitaneo della richiesta, che esigeva una risposta nel giro di pochi secondi, all'assenza di elementi che facciano ritenere che il comportamento dell'atleta sia stato premeditato, al fatto l'atleta si è immediatamente attivata affinché Schwazer si recasse nel luogo in cui poteva essere sottoposto al controllo, e alla circostanza che l'atleta, pur consapevole dell'aiuto all'elusione del controllo, non sapeva che Schwazer faceva uso di sostanze vietate".

Possibilità di appello
Questi elementi hanno giustificato la riduzione della sanzione rispetto ai due anni altrimenti applicabili, sulla base di una norma che consente la riduzione massima ad un anno di squalifica. Contro la sentenza del 16 gennaio è possibile l'appello al Tas che può essere presentato, oltre che dalla Kostner, dalla Procura Antidoping del Coni e dalla Wada.