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ITALIA

Le sentenze

​Consiglio di Stato: diplomati magistrali restano fuori da graduatorie ad esaurimento

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La sede del Consiglio di Stato
Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (Gae) del personale docente ed educativo. E' quanto stabiliscono due sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

I pronunciamenti si sono resi necessari a seguito di una ordinanza della Sesta Sezione, la quale, non convinta dell'orientamento assunto dall'Adunanza plenaria con una sentenza del 2017 sull'impossibilità di inserimento dei diplomati magistrali (ove il diploma sia conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) nelle graduatorie ad esaurimento, ha sollecitato una rimeditazione della questione, anche alla luce delle norme emanate successivamente.

L'Adunanza plenaria ha confermato il principio di diritto in precedenza affermato, ribadendo che "il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Nelle sentenze si legge che la legge del 2018 "non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, inserendosi, quindi, nel solco del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e confermandone la correttezza".

Quanto alle sentenze passate in giudicato prima dell'Adunanza plenaria del 2017, favorevoli all'inserimento dei diplomati magistrali nelle Gae, l'Adunanza Plenaria ha chiarito che i relativi effetti rimangono circoscritti alle sole parti di quei giudizi.