POLITICA
Palazzo Madama
Diffamazione a mezzo stampa, nuove regole. Arrivano le multe per le testate web
Il ddl è stato licenziato questa mattina dall'aula del Senato: fra le novità anche lo stop al carcere per i giornalisti. Ma c'è anche il diritto all'oblio e una stretta per le querele temerarie. Il provvedimento dovrà tornare alla Camera per il via libera definitivo

Stop al carcere per i giornalisti, introduzione del diritto dall'oblio oltre a quello di rettifica ed estensione delle sanzioni pecuniarie anche per le testate online. Sono questi alcuni dei punti principali del ddl sulla diffamazione a mezzo stampa sul quale l'Aula del Senato ha votato dopo aver approvato tutti e cinque gli articoli del provvedimento. Sul testo, già modificato in commissione Giustizia, l'Aula ha dato l'ok anche ad alcuni emendamenti, tra i quali uno presentato dal M5S, con il parere favorevole del Governo, inerente proprio all'estensione delle multe anche per le testate online. Ecco i punti principali del provvedimento.
Stop carcere per i giornalisti
E' forse la novità principale del provvedimento che sostituisce, per chi diffama a mezzo stampa, la pena detentiva con una sanzione pecuniaria fino a diecimila euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la multa va dai dieci ai cinquantamila euro. La rettifica, se conforme a quanto prevede il testo, sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità sia per il direttore responsabile sia per l'autore dell'offesa. L'interdizione da uno a sei mesi dalla professione, con un emendamento approvato in Aula, è prevista solo nei casi di recidiva reiterata.
Rettifica
Il direttore o, comunque, il responsabile deve pubblicarla gratuitamente, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, senza risposta, senza commento e senza titolo e menzionando titolo, data e autore dell'articolo da rettificare. L'obbligo di rettifica vale per quotidiani, periodici, agenzie di stampa, nonché nelle testate giornalistiche online, che invieranno la rettifica agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono. La rettifica non va pubblicata se ha contenuto suscettibile di incriminazione penale o se èdocumentalmente falsa.
Diritto all'oblio
Fermo restando la rettifica l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge. In caso di rifiuto lo stesso può chiedere al giudice di ordinare la rimozione.
"Querele temerarie"
Fra gli emendamenti approvati anche quello che scoraggia le querele temerarie. La modifica, a firma di Felice Casson e sul quale la relatrice Rosanna Filippin ha chiesto e ottenuto una riformulazione prevede che, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza di rigetto, possa condannare al pagamento di una somma in via equitativa chi ha agito in sede di giudizio in malafede o con colpa grave. Ugualmente, il giudice può condannare a un risarcimento "equitativo" il querelante, se risulta la temerarietà della querela.
Responsabilità direttore
Fuori dei casi di concorso con l'autore del servizio, il direttore o il suo vice non rispondono più "a titolo di colpa" a meno che il delitto non sia conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo mentre è esclusa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione.
Stop carcere per i giornalisti
E' forse la novità principale del provvedimento che sostituisce, per chi diffama a mezzo stampa, la pena detentiva con una sanzione pecuniaria fino a diecimila euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la multa va dai dieci ai cinquantamila euro. La rettifica, se conforme a quanto prevede il testo, sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità sia per il direttore responsabile sia per l'autore dell'offesa. L'interdizione da uno a sei mesi dalla professione, con un emendamento approvato in Aula, è prevista solo nei casi di recidiva reiterata.
Rettifica
Il direttore o, comunque, il responsabile deve pubblicarla gratuitamente, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, senza risposta, senza commento e senza titolo e menzionando titolo, data e autore dell'articolo da rettificare. L'obbligo di rettifica vale per quotidiani, periodici, agenzie di stampa, nonché nelle testate giornalistiche online, che invieranno la rettifica agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono. La rettifica non va pubblicata se ha contenuto suscettibile di incriminazione penale o se èdocumentalmente falsa.
Diritto all'oblio
Fermo restando la rettifica l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge. In caso di rifiuto lo stesso può chiedere al giudice di ordinare la rimozione.
"Querele temerarie"
Fra gli emendamenti approvati anche quello che scoraggia le querele temerarie. La modifica, a firma di Felice Casson e sul quale la relatrice Rosanna Filippin ha chiesto e ottenuto una riformulazione prevede che, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza di rigetto, possa condannare al pagamento di una somma in via equitativa chi ha agito in sede di giudizio in malafede o con colpa grave. Ugualmente, il giudice può condannare a un risarcimento "equitativo" il querelante, se risulta la temerarietà della querela.
Responsabilità direttore
Fuori dei casi di concorso con l'autore del servizio, il direttore o il suo vice non rispondono più "a titolo di colpa" a meno che il delitto non sia conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo mentre è esclusa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione.