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ITALIA

Il fascicolo riguarda la morte di 258 persone

Eternit: chiesto nuovo rinvio a giudizio per Schmidheiny. Le motivazioni del verdetto di novembre

Il pm Raffaele Guariniello ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per Stephan Schmidheiny nell'inchiesta Eternit bis. Il reato contestato al magnate svizzero questa volta è di omicidio volontario

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(Foto ansa)
La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditore svizzero della Eternit Stephan Schmidheiny. L'accusa è di omicidio volontario aggravato per la morte da amianto, tra il 1989 e il 2014, di 258 persone. Lo ha reso noto il pm Guariniello commentando le motivazioni della sentenza di prescrizione della Cassazione.

Secondo l'accusa, Schmidheiny, "nonostante sapesse della pericolosità dell'amianto", avrebbe "somministrato comunque fibre della sostanza". Le aggravanti ipotizzate dai pm Raffaele Guariniello e Gianfranco Colace, che hanno condotto l'inchiesta, sono quelle dei motivi abietti, la volontà di profitto, e del mezzo insidioso, l'amianto. Solo 66 delle vittime sono ex lavoratori degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato (Alessandria) e Cavagnolo (Torino), mentre tutti gli altri sono residenti di quelle zone.

La Cassazione ha annulato lo scorso 19 novembre le condanne, ed i risarcimenti, del cosiddetto processo Eternit. Oggi le motivazioni: il processo torinese per le morti da amianto era prescritto prima ancora del rinvio a giudizio dell'imprenditore svizzero Schmideiny. Qui si legge: "A far data dall'agosto dell'anno 1993" era ormai acclarato l'effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione, in quell'anno, era stata "definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti".

"E da tale data - prosegue il verdetto - a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti" per "la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005". "Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di I grado", spiegano, cadono "tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni". I supremi giudici aggiungono che "il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato".