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ITALIA

La sentenza

Eutanasia, la Cassazione: "Non ci sono attenuanti per chi uccide un malato per pietà"

Cosi' la suprema corte spiega perché, nello scorso giugno, ha confermato la condanna a 6 anni e mezzo di reclusione per Vitangelo Bini, l'ex vigile urbano 88enne che nel 2007 uccise con 3 colpi di pistola la moglie, malata di Alzheimer, ricoverata all'ospedale di Prato

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In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, faccia una legge sull'eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere - espresso altre volte - che non meriti le attenuanti di aver agito con "particolare valore morale" chi uccide una "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica".

Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario senza 'sconto etico' a un marito che aveva sparato alla moglie ricoverata allo stadio finale per Alzheimer.

Non puo' essere ritenuta "di particolare valore morale" la condotta di "omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica", perche' "nell'attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pieta' e' incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo".

Cosi' la Cassazione spiega perche', nello scorso giugno, ha confermato la condanna a 6 anni e mezzo di reclusione per Vitangelo Bini, l'ex vigile urbano 88enne che nel 2007 uccise con 3 colpi di pistola la moglie, malata di Alzheimer, ricoverata all'ospedale di Prato.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, condividendo le conclusioni dei giudici del merito, che avevano ritenuto che l'uomo, al momento del fatto, si trovava in condizioni di "diminuita capacita' di intendere", riconoscendogli le attenuanti generiche e per l'avvenuto risarcimento del danno, ma non quella dell'"aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale".

Proprio su questo punto verteva il ricorso presentato dalla difesa, in cui si rilevava che "secondo il sentire diffuso della comunita' sociale, la partecipazione all'altrui sofferenza puo' essere vissuta, in casi estremi, anche con la soppressione della vita sofferente". Una tesi non condivisa dai giudici della prima sezione penale del 'Palazzaccio', secondo i quali questa "nozione di compassione e' attualmente applicata con riguardo agli animali da compagnia, rispetto ai quali e' usuale, e ritenuta espressione di civilta', la pratica di determinarne farmacologicamente la morte in caso di malattie non curabili", mentre "nei confronti degli esseri umani operano i principi espressi dalla Carta costituzionale, finalizzati alla solidarieta' e alla tutela della salute".

Dunque, la nozione di compassione, a cui "il sentire comune riconosce un altissimo valore morale", resta "segnata" dal "superiore principio del rispetto della vita umana, che e' il criterio della moralita' dell'agire", osservano i giudici, secondo i quali e' "del tutto distinto" il "dibattito culturale sui limiti al trattamento di fine vita e sul rilievo del consenso del malato, fondato sul principio costituzionale del divieto di trattamenti sanitari obbligatori".

La Cassazione ricorda infine che "le sentenze di merito hanno osservato che nella coscienza sociale e' ancora dibattuto il tema della eutanasia, e che comunque e' chiaro il ripudio di condotte, come quella posta in essere dall'imputato, connotate da violenza mediante l'uso di arma da fuoco e in un luogo pubblico. Si tratta di argomenti non decisivi - conclude la Corte - ma significativi del perdurante rifiuto, nella coscienza sociale, di condotte caratterizzate da violenza su persona indifesa".