ITALIA
La Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo
Gli articoli violati
La Corte di Strasburgo ha contestato all'Italia la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma nel 1950 e in vigore dal '53
Gli articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui violazione è stata contestata all'Italia, sono il 14 (Divieto di discriminazione) in combinato con l'8 (Rispetto della vita privata e familiare). La sentenza della Corte fa seguito al ricorso di una coppia milanese alla quale lo stato italiano aveva negato la possibilità di attribuire alla figlia il solo cognome materno.
Articolo 14: Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione dev'essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 14: Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione dev'essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.