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POLITICA

"No al testo integrale"

Gratteri propone una nuova fattispecie di reato: 'pubblicazione arbitraria di intercettazioni'

Il presidente della Commissione per la revisione della normativa antimafia propone di "vietare l'inserimento del testo integrale delle intercettazioni nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ad eccezione delle sentenze, a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova"

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"Vietare l'inserimento del testo integrale delle intercettazioni nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ad eccezione delle sentenze «a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova". È la proposta della Commissione per la revisione della normativa antimafia presieduta da Nicola Gratteri. Secondo il testo modificato proposto da Gratteri, all'articolo art. 271 c.p.p. «divieti di utilizzazione", viene inserito il comma 4 che recita: "Nei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ad eccezione delle sentenze, è vietato l'inserimento del testo integrale di intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, acquisite agli atti di un procedimento penale, a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova".

Prevedere un nuovo reato
Previsione di una nuova fattispecie di reato da introdursi all'art. 595-bis c.p. di «Pubblicazione arbitraria di intercettazioni»: è un'altra delle proposte della commissione Gratteri tra quelle «volte a colmare macroscopiche lacune emerse nella prassi in ottica 'effettività' del diritto di difesa e riservatezza delle comunicazioni».

Il presidente della Commissione per la revisione della normativa antimafia, Nicola Gratteri, che propone di "vietare l'inserimento del testo integrale delle intercettazioni nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ad eccezione delle sentenze, a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova". La nuova fattispecie di reato - da introdursi all'art. 595-bis c.p. - potrebbe chiamarsi, prosegue Gratteri "Pubblicazione arbitraria di intercettazioni" e servirebbe "a colmare macroscopiche lacune emerse nella prassi in ottica 'effettività' del diritto di difesa e riservatezza delle comunicazioni".

"Tutela più forte del diritto alla privacy"
Il nuovo reato si accompagna, tra l'altro, alla previsione dell' "inedito divieto" all'autorità giudiziaria a inserire il testo integrale delle intercettazioni. Quest'ultima disposizione - è scritto nella proposta - "mira a una tutela rafforzata del diritto di privacy, eliminando il fenomeno negativo della divulgazione, proprio tramite gli atti dell'autorità giudiziaria, del contenuto di informazioni che esulano l'accertamento processuale. Si vuole così porre uno deciso e serio sbarramento alla possibilità che la lesione alla sfera riservata degli intercettati possa trovare la sua origine nell' attività di impiego procedimentale o processuale dei risultati delle intercettazioni".