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POLITICA

Sì del consiglio dei Ministri

Riforma intercettazioni, ecco le nuove regole

Tra gli articoli essenziali del decreto legislativo di attuazione della legge delega anche nuovo reato nel codice penale: la "diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente", punito con la reclusione fino a 4 anni

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Mai più trascrizioni di intercettazioni irrilevanti per le indagini; regole per l'utilizzo dei virus-spia come il Trojan; solo "brani essenziali" e quando "è necessario" nelle ordinanze di custodia cautelare; un nuovo reato nel codice penale: la "diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente", punito con la reclusione fino a 4 anni. Sono questi i tratti essenziali del decreto legislativo di attuazione della legge delega che riforma lo strumento delle intercettazioni, approvato oggi dal consiglio dei ministri.

Ecco, in pillole, cosa prevedono i 9 articoli del provvedimento:

DIFFUSIONE FRAUDOLENTA DI REGISTRAZIONI O CONVERSAZIONI: PENA FINO A 4 ANNI
Reclusione fino a 4 anni per "chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa". Non c'e' punibilita' se la diffusione delle riprese o delle registrazioni e' conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

DIVIETO TRASCRIZIONE ASCOLTI IRRILEVANTI
Il testo prevede il divieto di trascrizione "anche sommaria" delle "comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti". Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.

ARCHIVIO IN MANO AL PM
A conservare verbali e registrazioni sara' il pubblico ministero in un archivio e sara' sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova, che potranno subito essere esaminati - senza estrarne copia - dai difensori delle parti. Nel caso in cui vi sia un rischio di "grave pregiudizio per le indagini", il giudice puo' autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell'inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto - le registrazioni non acquisite - sara' conservato nell'archivio del pm e sara' possibile chiederne la distruzione.

OK A CAPTATORE PER ASCOLTI, IL 'TROJAN', MA CON REGOLE DEFINITE
Il testo discplina l'uso del captatore informatico: il 'virus-spia' nei dispositivi elettronici portatili (quali smartphone e tablet) e' consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solo se si procede per i delitti di criminalita' organizzata o terrorismo. Altrimenti, l'uso del Trojan in 'casa' e' limitato ai casi in cui vi e' un'attivita' criminosa in atto.

UDIENZA STRALCIO SOLO COME EXTREMA RATIO
Quanto alla cosiddetta 'udienza-stralcio', sara' il giudice, in camera di consiglio senza l'intervento del pm e dei difensori, a decidere sull'acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potra' ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione. Quando sara' invece "necessario", la decisione del giudice verra' presa dopo un'udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare.

IN ATTI SOLO BRANI ESSENZIALI
Per tutelare la riservatezza, pm e giudici, nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, riporteranno "ove necessario" solo i "brani essenziali" delle intercettazioni: una regola, questa, a cui devono ispirarsi anche le "informative di polizia giudiziaria".

SEMPLIFICAZIONE INTERCETTAZIONI PER REATI CONTRO LA P.A
Vengono semplificate le procedure per l'ascolto di conversazioni nel caso di gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Ci devono essere gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere necessarie per procedere nelle indagini.