ECONOMIA
Come, dove, quando e perché pagare
Last minute per pagare le tasse
La giungla di sigle, Iva, Iuc, Imu, Tari, Tasi non aiuta di certo il contribuente ad assolvere il dovere cardine di cittadino. Anche le continue modifiche legislative non hanno semplificato le cose

In Italia la cosa più difficile da fare è pagare le tasse. La giungla di sigle, Iva, Iuc, Imu, Tari, Tasi non aiuta di certo il contribuente ad assolvere il dovere cardine di cittadino. Anche le continue modifiche legislative non hanno semplificato le cose al punto tale che ci si trova a poche ore dalla scadenza con mille dubbi su chi deve pagare, cosa e come bisogna pagare. Vediamo di semplificare le cose andando per gradi, chiarendo intanto il significato degli acronimi che popolano i nostri incubi.
Capitolo prima casa. Dovranno pagare la Tasi, sia pure in parti diverse, sia i proprietari di immobili sia gli inquilini. L’importo varia da comune a comune e da immobile ad immobile. A livello centrale sono state definite l’aliquota minima (1 per 1000) e quella massima (2,5 per mille), demandando poi ai singoli comuni la scelta su quella da applicare, ma anche la possibilità di aumentare di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota, a patto di controbilanciare questo aumento con esenzioni per le fasce deboli della popolazione e le famiglie numerose. Per calcolare l’importo della tassa si deve partire dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160. Questa tassa è dovuta, come detto, da chiunque detenga o viva in un immobile ad uso di abitazione principale.
Capitolo seconde case. In questo caso alla tasi va aggiunta anche l’Imu (non dovuta invece per l’abitazione principale) e l’aliquota complessiva può arrivare fino all’ 11,4 per mille. Lo stesso tipo di pagamento è dovuto anche per i negozi, i capannoni e gli uffici.
Capitolo immobili di lusso. Si definiscono immobili di lusso quelli accatastati nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Per questo genere di immobili bisogna pagare sia l’Imu sia la Tasi anche se sono adibite ad abitazione principale. Per quello che riguarda l’Imu sugli immobili di lusso l’aliquota massima è stata fissata al 6,6 per mille, mentre l’aliquota massima par la Tasi è, in questo caso, pari al 3,3 per mille. Attenzione alla somma delle due imposte che, in nessun caso, può essere maggiore del 6,8 per mille.
Capitolo immobili in locazione. Nel caso di immobili dati in affitto, valgono più o meno le stesse regole degli immobili di lusso. Anche in questo caso si dovrà mettere mano al portafogli per pagare sia l’Imu sia la Tasi. Ancora una volta per la prima imposta l’aliquota massima è fissata all’11,4 per mille e va pagata unicamente e integralmente dal proprietario dell’immobile locato; per quanto riguarda la seconda i costi andranno suddivisi fra proprietario e inquilino. A quest’ ultimo spetterà una quota stabilita con delibera dal comune in cui si trova la casa. In ogni caso non potrà essere inferiore al 10% e superiore al 30%.
Tempi e modalità di pagamento. Oggi, scadono i tempi previsti per il pagamento dell’acconto, il saldo andrà versato entro il 16 dicembre 2015. Per effettuare il pagamento ci si dovrà servire del modello F24 e si potrà pagare sia in banca sia negli uffici postali. Se si salta la scadenza. Come accade per ogni scadenza, anche nel caso di Tasi ed Imu qualcuno si ricorderà in ritardo di dover pagare. In questo caso potrà ricorrere al cosiddetto Ravvedimento Operoso. Non si incorrerà in sanzioni particolari se non nel pagamento di una piccola mora proporzionale ai giorni di ritardo nel pagamento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le principali sigle “fiscali”.
IMU
Intanto ricordiamo che Imu significa Imposta Municipale Unica.
Oggi è l’ultimo giorno utile per i contribuenti per pagare la prima rata dell’Imu dovuta per il 2015. Ma non tutti sono tenuti a pagare. Rispetto all’anno scorso, le regole sull’applicazione dell’IMU non sono cambiate. Come nel 2014, l’Imu è dovuta sull’abitazione principale solo se è un’abitazione di lusso classificata nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Quindi di conseguenza chi possiede un’immobile adibito ad abitazione principale, che non è di lusso tecnicamente rientra cioè nelle categorie catastali da A2 ad A7, non paga né la prima rata domani 16 giugno 2015, né il saldo a dicembre. Ma cosa si intende per abitazione principale? L’abitazione principale è l’immobile in cui il contribuente e la sua famiglia hanno residenza e dimora anagrafica, ossia vi risiedono e dimorano abitualmente. Cosa diversa è la prima casa che consiste nell’abitazione per la quale si vuole usufruire di agevolazioni previste dalla legge.
Tra i requisiti richiesti per avere l’agevolazione prima casa ritroviamo la necessità che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, a propria residenza. Il contribuente non deve necessariamente viverci dentro. Sono equiparate alle abitazioni principali e quindi scontano l’Imu anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, come nel caso dei genitori che concedono in comodato l’immobile al figlio. Tuttavia l’esenzione dall’Imu si applica se il comodatario appartiene ad una famiglia con Isee non superiore a 15mila euro l’anno. Il Comune deve precisare nella delibera sull’Imu, i soggetti che la devono pagare e i casi di esenzione, così come le aliquote, elementi necessari per calcolare l’imposta. Le aliquote 2015 ancora non sono state approvate, perciò per calcolare la prima rata che scade oggi si usano le delibere dell’anno scorso. Quindi per sapere quanto si paga basta prendere le ricevute del bollettino o dell’F24, pagati nel 2014: il 50% dell’importo totale versato nel 2014 deve essere pagato per la prima rata 2015. Per conoscere la delibere del proprio Comune di residenza si può effettuare la ricerca sul sito del Dipartimento delle Finanze. Per pagare si può usare il bollettino di conto corrente postale, con numero “1008857615”, intestato a Pagamento Imu. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso. Si può pagare anche con il modello F24, in cui vanno indicati nella “Sezione Imu e altri tributi locali”.
TASI
Tasi sta per Tassa sui Servizi Indivisibili comunali
La Tasi è la tassa comunale che finanzia i servizi come l’illuminazione, la manutenzione del verde pubblico, delle strade, ecc. la Tasi deve essere versata su tutti gli immobili, indipendentemente dalla classificazione ai fini del catasto. Come l’Imu il primo acconto si paga oggi. Come nel 2014 a pagare la Tasi sono il proprietario dell’immobile e anche l’inquilino che vive in affitto che deve versare una quota compresa tra il 10 e il 30 per cento, a seconda della decisione del Comune. Anche quest’anno non si riceverà a casa nessun bollettino precompilato, ma si dovrà pagare con il bollettino postale o con il modello F24. Per il pagamento con il bollettino si usa quello con numero di conto corrente 1017381649, valido per tutti i Comuni e intestato a Pagamento Tasi.
TARI
La sigla significa semplicemente Tassa sui rifiuti
La Tari rivolta alla copertura del costo di raccolta dei rifiuti urbani e a essi assimilati (la vecchia Tares, in sostanza, che per il 2013 ha fatto seguito alle varie Tarsu oppure TIA 1 o TIA 2), è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte (anche gli inquilini quindi), a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Tariffe Tari. Ogni Comune può utilizzare il metodo normalizzato indicato dal DPR n. 158 del 1999 secondo cui la tariffa deve essere commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. La Tari si può pagare a rate, il cui numero e le cui scadenze sono decise singolarmente dai Comuni. La legge stabilisce solo che ci siano almeno due rate semestrali, anche se in alcuni Comuni la tassa è divisa in 3 e 4 tranche, per rendere più “lieve” il pagamento. Si ricorda che la tassa deve essere pagata da chi occupa o detiene l’immobile, a qualsiasi titolo, quindi anche da chi vive in affitto, sempre che la locazione supera i 6 mesi nel corso dell’ano solare. Possono esserci casi di riduzioni dal pagamento della tassa ad esempio in caso di disservizio, di abitazione con un unico occupante o ad uso limitato e ancora casi in cui non si paga ad esempio per situazioni di grave disagio sociale ed economico in cui vive una famiglia. È sempre il Comune che decide nel suo regolamento. Il contribuente dovrebbe quindi ricevere dal proprio Comune l’avviso di pagamento con il modello F24 o con i bollettini postali precompilati, con l’importo da pagare e le relative scadenze. Se non si riceve alcun avviso, il consiglio è contattare l’ufficio tributi del proprio Comune o visionare il sito internet istituzionale che di regola avvisa sul pagamento e su eventuali ritardi nell’invio dei bollettini
IUC
Per Iuc si intende l’Imposta Unica Comunale
La Iuc è stata istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014). Secondo l’art. 1 comma 639: “Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La Iuc si compone dell'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."
Capitolo prima casa. Dovranno pagare la Tasi, sia pure in parti diverse, sia i proprietari di immobili sia gli inquilini. L’importo varia da comune a comune e da immobile ad immobile. A livello centrale sono state definite l’aliquota minima (1 per 1000) e quella massima (2,5 per mille), demandando poi ai singoli comuni la scelta su quella da applicare, ma anche la possibilità di aumentare di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota, a patto di controbilanciare questo aumento con esenzioni per le fasce deboli della popolazione e le famiglie numerose. Per calcolare l’importo della tassa si deve partire dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160. Questa tassa è dovuta, come detto, da chiunque detenga o viva in un immobile ad uso di abitazione principale.
Capitolo seconde case. In questo caso alla tasi va aggiunta anche l’Imu (non dovuta invece per l’abitazione principale) e l’aliquota complessiva può arrivare fino all’ 11,4 per mille. Lo stesso tipo di pagamento è dovuto anche per i negozi, i capannoni e gli uffici.
Capitolo immobili di lusso. Si definiscono immobili di lusso quelli accatastati nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Per questo genere di immobili bisogna pagare sia l’Imu sia la Tasi anche se sono adibite ad abitazione principale. Per quello che riguarda l’Imu sugli immobili di lusso l’aliquota massima è stata fissata al 6,6 per mille, mentre l’aliquota massima par la Tasi è, in questo caso, pari al 3,3 per mille. Attenzione alla somma delle due imposte che, in nessun caso, può essere maggiore del 6,8 per mille.
Capitolo immobili in locazione. Nel caso di immobili dati in affitto, valgono più o meno le stesse regole degli immobili di lusso. Anche in questo caso si dovrà mettere mano al portafogli per pagare sia l’Imu sia la Tasi. Ancora una volta per la prima imposta l’aliquota massima è fissata all’11,4 per mille e va pagata unicamente e integralmente dal proprietario dell’immobile locato; per quanto riguarda la seconda i costi andranno suddivisi fra proprietario e inquilino. A quest’ ultimo spetterà una quota stabilita con delibera dal comune in cui si trova la casa. In ogni caso non potrà essere inferiore al 10% e superiore al 30%.
Tempi e modalità di pagamento. Oggi, scadono i tempi previsti per il pagamento dell’acconto, il saldo andrà versato entro il 16 dicembre 2015. Per effettuare il pagamento ci si dovrà servire del modello F24 e si potrà pagare sia in banca sia negli uffici postali. Se si salta la scadenza. Come accade per ogni scadenza, anche nel caso di Tasi ed Imu qualcuno si ricorderà in ritardo di dover pagare. In questo caso potrà ricorrere al cosiddetto Ravvedimento Operoso. Non si incorrerà in sanzioni particolari se non nel pagamento di una piccola mora proporzionale ai giorni di ritardo nel pagamento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le principali sigle “fiscali”.
IMU
Intanto ricordiamo che Imu significa Imposta Municipale Unica.
Oggi è l’ultimo giorno utile per i contribuenti per pagare la prima rata dell’Imu dovuta per il 2015. Ma non tutti sono tenuti a pagare. Rispetto all’anno scorso, le regole sull’applicazione dell’IMU non sono cambiate. Come nel 2014, l’Imu è dovuta sull’abitazione principale solo se è un’abitazione di lusso classificata nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Quindi di conseguenza chi possiede un’immobile adibito ad abitazione principale, che non è di lusso tecnicamente rientra cioè nelle categorie catastali da A2 ad A7, non paga né la prima rata domani 16 giugno 2015, né il saldo a dicembre. Ma cosa si intende per abitazione principale? L’abitazione principale è l’immobile in cui il contribuente e la sua famiglia hanno residenza e dimora anagrafica, ossia vi risiedono e dimorano abitualmente. Cosa diversa è la prima casa che consiste nell’abitazione per la quale si vuole usufruire di agevolazioni previste dalla legge.
Tra i requisiti richiesti per avere l’agevolazione prima casa ritroviamo la necessità che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, a propria residenza. Il contribuente non deve necessariamente viverci dentro. Sono equiparate alle abitazioni principali e quindi scontano l’Imu anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, come nel caso dei genitori che concedono in comodato l’immobile al figlio. Tuttavia l’esenzione dall’Imu si applica se il comodatario appartiene ad una famiglia con Isee non superiore a 15mila euro l’anno. Il Comune deve precisare nella delibera sull’Imu, i soggetti che la devono pagare e i casi di esenzione, così come le aliquote, elementi necessari per calcolare l’imposta. Le aliquote 2015 ancora non sono state approvate, perciò per calcolare la prima rata che scade oggi si usano le delibere dell’anno scorso. Quindi per sapere quanto si paga basta prendere le ricevute del bollettino o dell’F24, pagati nel 2014: il 50% dell’importo totale versato nel 2014 deve essere pagato per la prima rata 2015. Per conoscere la delibere del proprio Comune di residenza si può effettuare la ricerca sul sito del Dipartimento delle Finanze. Per pagare si può usare il bollettino di conto corrente postale, con numero “1008857615”, intestato a Pagamento Imu. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso. Si può pagare anche con il modello F24, in cui vanno indicati nella “Sezione Imu e altri tributi locali”.
TASI
Tasi sta per Tassa sui Servizi Indivisibili comunali
La Tasi è la tassa comunale che finanzia i servizi come l’illuminazione, la manutenzione del verde pubblico, delle strade, ecc. la Tasi deve essere versata su tutti gli immobili, indipendentemente dalla classificazione ai fini del catasto. Come l’Imu il primo acconto si paga oggi. Come nel 2014 a pagare la Tasi sono il proprietario dell’immobile e anche l’inquilino che vive in affitto che deve versare una quota compresa tra il 10 e il 30 per cento, a seconda della decisione del Comune. Anche quest’anno non si riceverà a casa nessun bollettino precompilato, ma si dovrà pagare con il bollettino postale o con il modello F24. Per il pagamento con il bollettino si usa quello con numero di conto corrente 1017381649, valido per tutti i Comuni e intestato a Pagamento Tasi.
TARI
La sigla significa semplicemente Tassa sui rifiuti
La Tari rivolta alla copertura del costo di raccolta dei rifiuti urbani e a essi assimilati (la vecchia Tares, in sostanza, che per il 2013 ha fatto seguito alle varie Tarsu oppure TIA 1 o TIA 2), è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte (anche gli inquilini quindi), a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Tariffe Tari. Ogni Comune può utilizzare il metodo normalizzato indicato dal DPR n. 158 del 1999 secondo cui la tariffa deve essere commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. La Tari si può pagare a rate, il cui numero e le cui scadenze sono decise singolarmente dai Comuni. La legge stabilisce solo che ci siano almeno due rate semestrali, anche se in alcuni Comuni la tassa è divisa in 3 e 4 tranche, per rendere più “lieve” il pagamento. Si ricorda che la tassa deve essere pagata da chi occupa o detiene l’immobile, a qualsiasi titolo, quindi anche da chi vive in affitto, sempre che la locazione supera i 6 mesi nel corso dell’ano solare. Possono esserci casi di riduzioni dal pagamento della tassa ad esempio in caso di disservizio, di abitazione con un unico occupante o ad uso limitato e ancora casi in cui non si paga ad esempio per situazioni di grave disagio sociale ed economico in cui vive una famiglia. È sempre il Comune che decide nel suo regolamento. Il contribuente dovrebbe quindi ricevere dal proprio Comune l’avviso di pagamento con il modello F24 o con i bollettini postali precompilati, con l’importo da pagare e le relative scadenze. Se non si riceve alcun avviso, il consiglio è contattare l’ufficio tributi del proprio Comune o visionare il sito internet istituzionale che di regola avvisa sul pagamento e su eventuali ritardi nell’invio dei bollettini
IUC
Per Iuc si intende l’Imposta Unica Comunale
La Iuc è stata istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014). Secondo l’art. 1 comma 639: “Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La Iuc si compone dell'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."