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POLITICA

Ddl approvato dalla Camera il 20 aprile

La legge sul biotestamento è già approdata in aula al Senato

L'accelerazione decisa dalla Conferenza dei capigruppo. Il cuore del provvedimento, di 5 articoli, è l'articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Finisce invece in coda al calendario dei lavori il ddl sullo Ius soli 

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Dj Fabo. La sua vicenda ha favorito l'approdo del disegno di legge sul biotestamento in parlamento

La Conferenza di Capigruppo di Palazzo Madama ha deciso di inserire al primo punto del calendario dei lavori dell'Aula l'esame del ddl sul biotestamento. Il disegno di legge dunque è approdato già oggi in Senato.  

Il capogruppo Dem al Senato, Luigi Zanda, nei giorni scorsi aveva fatto sapere che ne avrebbe chiesto la calendarizzazione. "Per noi ora la priorità è il disegno di legge sul fine vita", ha detto alla fine della Conferenza dei Capigruppo. Slitta invece in fondo al calendario dei lavori il ddl sullo Ius soli, che dunque non ha molte probabilità di vedere la luce in questa legislatura. 

Aula approva calendario lavori Capigruppo
L'Aula del Senato ha poi approvato il calendario dei lavori deciso dalla Conferenza dei Capigruppo che vede il disegno di legge sul biotestamento al primo punto. La richiesta di invertire l'ordine del giorno dei lavori è stata respinta.

Orlando: la legge va approvata e senza modifiche
Bene la calendarizzazione del testamento biologico in aula al Senato, dice il ministro alla Giustizia Andrea Orlando: "E' una cosa giusta, utile e intelligente - sottolinea - credo che sia utile partire da qui anche prima dello Ius soli, perche' questa e' una cosa che abbiamo piu' probabilita' di portare a casa e poi lasciare lo spazio temporale necessario per gestire una vicenda come quella dello Ius soli". Orlando sottolinea che se il testo "non viene approvato cosi' com'e' c'e' il rischio che non si arrivi in tempo utile per renderlo legge. Mi pare del tutto evidente - conclude- che una modifica riconsegna la pratica alla Camera, se poi le modifiche fossero anche sostanziali rischiano di seppellire il provvedimento".

Biotestamento, dal consenso informato alle Dat
Il cuore del provvedimento, di 5 articoli, è l'articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Ecco il testo punto per punto.

Il consenso informato - L'articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene 'promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante il consenso informato' e 'nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari'.

I minori - Per quanto riguarda i minori 'il consenso espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore'.

Le disposizioni anticipate di trattamento - L'articolo 3 prevede che 'ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali'. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e 'in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale'. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: 'Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione'. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, 'la revoca pu avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni'.

Pianificazione delle cure - 'Nella relazione tra medico e paziente - si legge nell'articolo 4 - rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

L'Iter - Il provvedimento è stato approvato il 20 aprile del 2017 dalla Camera. Durante l'esame in commissione a Palazzo Madama sono stati presentati migliaia di emendamenti. La presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l'invio in Aula del provvedimento senza relatore.