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ECONOMIA

Il Provvedimento lunedì in Cdm

Multe voucher e solidarietà espansiva: ecco le principali modifiche al Jobs act

I contratti di solidarietà, in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva "a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata"

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Sanzioni da 400 a 2.400 euro per l'omessa comunicazione dell'utilizzo dei voucher e introduzione della solidarietà espansiva. Solo le principali modifiche al Jobs act, contenute nella bozza del decreto legislativo, lunedì all'esame del Consiglio dei ministri. Il provvedimento è composto di 7 articoli, che vanno a correggere i quattro dlgs del 2015. La prima novità riguarda i contratti di solidarietà, in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016, che possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva "a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata".

Con le modifiche contenute nel provvedimento che lunedì sarà all'esame del Cdm si stabilisce che i datori di lavoro, che ricorrono ai voucher, sono tenuti "almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione" a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore. Dovrà inoltre essere indicato il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione degli obblighi, fissati dal provvedimento, "si applica una sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione".

Passando alla solidarietà espansiva, ossia ad accordi sindacali che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro, e quindi della retribuzione, ed una contestuale assunzione di altri lavoratori a tempo indeterminato, si stabilisce che ai lavoratori "spetta un trattamento di integrazione salariale, di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria". L'integrazione a carico del datore di lavoro "non è imponibile ai fini previdenziali" e vige la contribuzione figurativa.

Per gli accordi siglati prima del 31 luglio 2015, che prevedono l'utilizzo del contratto di solidarietà, nei casi di "rilevante interesse strategico per l'economia nazionale" può essere reiterata la norma che dà diritto ai datori di lavoro ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale del 35% (per i lavoratori interessati dalla solidarietà).