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POLITICA

La prassi stabilita dalla Costituzione

#Quirinale, cosa succede ora: le tappe che porteranno alla scelta del prossimo Capo dello Stato

Supplenza a Grasso, convocazione del Parlamento e votazioni con quorum differenti. Anche in caso di dimissioni c'è una procedura precisa e stabilita da osservare

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di Emilio FuccilloRoma
Mercoledì 13 gennaio, poco dopo le 10.30 Giorgio Napolitano ha presentato le sue dimissioni, irrevocabili, da Presidente della Repubblica. Una scelta già da tempo annunciata, ma che con la lettera consegnata in primis alla presidenza della Camera dei Deputati ha dato il via all’iter che porterà all’elezione del nuovo inquilino del Quirinale. Un iter regolato per filo e per segno dal secondo titolo della Costituzione italiana, e un iter che è utile ripassare in questi giorni.
 
Reggenza Grasso
Con la consegna della lettera di dimissioni di Napolitano è iniziato il periodo di supplenza affidato al presidente del Senato, in questo caso quindi a Pietro Grasso. Articolo 86 della Costituzione: “Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato”.
 
Convocazione del Parlamento in seduta comune
Seconda conseguenza delle dimissioni, è la convocazione, in seduta comune, di Camera e Senato. Convocazione già calendarizzata per il prossimo 29 gennaio alle 15. Fissata in quella data perché, come stabilisce ancora l’articolo 86, “in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni”.
 
I delegati regionali
Quindici giorni che non sono frutto di pigrizia politica o burocrazia italica, ma sono invece una necessità. Necessità dettata dal fatto che bisogna dare alle Regioni il tempo di scegliere ciascuna tre delegati da inviare a Roma per eleggere il nuovo Capo dello Stato (uno solo ne manderà la Valle d’Aosta). Non sono infatti i soli parlamentari a scegliere il Presidente della Repubblica, ma 1008 ‘grandi elettori’. Recita l’articolo 83: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato”.
 
Le votazioni
A partire dal 29 gennaio, dunque, si comincerà a votare per la successione di Napolitano ma, con ogni probabilità, i primi tre scrutini andranno a vuoto, concludendosi con un nulla di fatto. E questo in ragione dell’articolo 83: “L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”. Servirebbero, in altre parole, almeno 671 voti per eleggere il nuovo Capo dello Stato durante le prime tre votazioni mentre, a partire dalla quarta, ne basteranno 505. Considerando infine che si terranno al massimo due votazioni al giorno, visto che ognuna impiega tra 3 e 4 ore, è lecito supporre che il prossimo Presidente il Parlamento lo eleggerà non prima del 31 gennaio.