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POLITICA

Depositate le motivazioni della sentenza

Processo Ruby, "Berlusconi non conosceva la vera età della ragazza". Ecco perchè è stato assolto

"Prova certa dell'esercizio di attività prostitutiva ad Arcore" ma Berlusconi non conosceva la minore età della giovane marocchina; ne era a conoscenza quando telefonò in Questura ma non ci furono minacce al funzionario di polizia

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Silvio Berlusconi non sapeva la vera età di Ruby durante le serate ad Arcore a cui partecipò la giovane marocchina. Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui a luglio hanno assolto l'ex premier dalle accuse di concussione e prostituzione minorile. "La conoscenza della minore è circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio".  
È stata invece acquisita "prova certa dell'esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate cui partecipò Karima El Mahroug". 

Per quanto riguarda la concussione "Deve escludersi che la costrizione mediante minaccia fosse l'unico strumento per riuscire ad ottenere l'affidamento di Karima El Marough a Nicole Minetti". Un altro passaggio delle motivazioni della sentenza spiega che da parte di Silvio Berlusconi non c'è stato nessun tipo di minaccia nè costrizione nei confronti di Pietro Ostuni, il capo di gabinetto della Questura di Milano. Ostuni venne contattato al telefono nella notte tra il 27 e 28 maggio 2010 dall'allora presidente del consiglio per ottenere l'affidamento di ''Ruby'' (fermata poche ore prima per furto e subito portata in Questura per la procedura di fotosegnalamento e identificazione) a Nicole Minetti e non presso una comunità come aveva disposto il pm dei minori di turno quella notte.

E a proposito delle telefonata in Questura del 27 maggio 2010 in quell'occasione Berlusconi era a conoscenza della minore età di Ruby. "La Corte non dubita - si legge nelle motivazioni di oltre 300 pagine - e anzi, ritiene pienamente provato che Silvio Berlusconi fosse a conoscenza della minore età di Ruby allorchè telefonò al dottor Ostuni". I giudici sostengono che "al più tardi nel corso di quella stessa serata, quando in seguito all'accompagnamento della minore in Questura si scatenò il tam tam di telefonate tra Pasquino, Da Conceicao, Loddo e Minetti, l'imputato fu messo a parte delle reali generalità anagrafiche di Ruby e che proprio per tale ragione (o anche per tale ragione) egli si indusse a telefonare al dottor Ostuni".