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ITALIA

La decisione della Corte di Assise di Palermo

Stato-mafia: boss esclusi da udienza Napolitano, il testo dell'ordinanza

Il presidente della II sezione della Corte di assise di Palermo, Alfredo Montalto,  conferma l'esclusione degli imputati Toto' Riina, Leoluca Bagarella e Nicola Mancino dall'udienza che prevede la deposizione del Capo dello Stato, Giorgio Napolitiano, il 28 ottobre al Quirinale

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Ecco il testo integrale dell'ordinanza con cui il presidente della II sezione della Corte di assise di Palermo, Alfredo Montalto, ha confermato l'esclusione degli imputati Toto' Riina, Leoluca Bagarella e Nicola Mancino, ma anche di Giovanna Maggiani Chelli (parte civile e presidente dell'Associazione familiari vittime strage di via Georgofili), dall'udienza che prevede la deposizione del Capo dello Stato, Giorgio Napolitiano, il 28 ottobre al Quirinale, nell'ambito del processo Stato-mafia.

"La Corte pronunziando: -sulla richiesta di intervento personale presso la sede di assunzione della testimonianza del presidente della Repubblica - avanzata ai sensi dell'art. 502, comma2, ultima parte c.p.p., dagli imputati Bagarella Leoluca e Riina Salvatore nell'udienza del 2 ottobre 2014 e da Nicola Mancino con atto pervenuto in cancelleria il 7 ottobre 2014,nonche' dalla parte civile Giovanna Maggiani Chelli, nella qualita' di presidente dell'Associazione Familiari Vittime Strage di Via Georgofili, con atto pervenuto in cancelleria l'1 ottobre 2014; -sulla conseguente richiesta del pubblico ministero in data 7 ottobre 2014 di disporre la partecipazione degli imputati che ne hanno fatto richiesta con le modalita' della videoconferenza, per quelli detenuti, e con la presenza fisica per quelli liberi, lette le memorie depositate dai difensori dell'imputato Riina e dall'Avvocatura dello Stato per conto delle Parti civili rappresentate; Osserva: L'articolo 205 c.p.p. limitandosi a statuire che la testimonianza del Presidente della Repubblica e' assunta nella sede in cui egli esercita le funzioni di Capo dello Stato, nulla prevede riguardo alle modalita' concrete di assunzione di tale testimonianza, se non , "a contrario" ex comma 3, che le forme sono diverse da quelle ordinarie. "Questa Corte, quindi, pronunziandosi con ordinanza del 25 settembre 2014 sulle modalita' di assunzione di detto esame testimoniale, ha ritenuto, in assenza di norme specifiche integrative o esplicative della previsione di cui all'articolo 205 c.p.p., di fare ricorso in via analogica al dettato di cui all'articolo 502 c.p.p., per il caso di esame a domicilio di testimoni, ma, come espressamente precisato nella ricordata ordinanza, nei limiti in cui tale norma possa considerarsi compatibile col diverso atto da compiere ai sensi dell'articolo 205 c.p.p., e ha disposto conseguentemente l'esclusione della presenza, oltre che del pubblico, anche degli imputati e delle altre parti private che saranno rappresentati dai rispettivi difensori.

"Questa Corte, quindi, pronunziandosi con ordinanza del 25 settembre 2014 sulle modalita' di assunzione di detto esame testimoniale, ha ritenuto, in assenza di norme specifiche integrative o esplicative della previsione di cui all'articolo 205 c.p.p., di fare ricorso in via analogica al dettato di cui all'articolo 502 c.p.p., per il caso di esame a domicilio di testimoni, ma, come espressamente precisato nella ricordata ordinanza, nei limiti in cui tale norma possa considerarsi compatibile col diverso atto da compiere ai sensi dell'articolo 205 c.p.p., e ha disposto conseguentemente l'esclusione della presenza, oltre che del pubblico, anche degli imputati e delle altre parti private che saranno rappresentati dai rispettivi difensori. Gli imputati Bagarella, Mancino e Riina, muovendo dalla previsione dell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 502 c.p.p., prima richiamato, tuttavia, hanno chiesto di presenziare personalmente all'assunzione della testimonianza. Sennonche' l'intervento personale dell'imputato nel domicilio del testimone - in virtu' della peculiarita' del luogo in cui viene compiuto l'esame e della tutela anche costituzionale (vedi articolo 14 della Costituzione) che a esso e' riconosciuta, da contemperarsi con il diritto di difesa , e' prevista dalla citata norma (articolo 502 comma 2 ultima parte c.p.p.) come eccezione alla regola generale della sua rappresentanza da parte del difensore, cosi' che, gia' sotto tale profilo, strettamente giuridico, l'applicazione in via analogica di tale previsione al caso disciplinato dall'articolo 205 c.p.p., che in proposito, invece, nulla prevede, non puo' estendersi in base alle regole generali di applicazione della legge (vedi articolo 14 Preleggi), oltre il caso in detta prima norma considerato. Ma v'e' di piu'.  "Rileva innanzitutto un profilo di carattere generale e di natura costituzionale connesso all'immunita' della sede in cui deve essere compiuto l'atto (Corte Costituzionale n 1/2013) che impedisce, ad esempio, anche l'accesso delle forze dell'Ordine, e quindi al giudice di disporne, on la conseguenza che non sarebbe possibile ne' ordinare l'accompagnamento di un imputato detenuto con la scorta ne', piu' in generale, assicurare l'ordine durante l'udienza, cosi' come avviene nelle udienze che si svolgono nelle aule a cio' preposte.

Ma a un'ulteriore conferma dell'esclusione dell'intervento personale degli imputati deve, a maggior ragione, pervenirsi proprio esaminando il caso di imputati (quali due degli odierni istanti - Bagarella e Riina) per i quali e' gia' esclusa dalle legge la presenza fisica anche nell'aula in cui si svolge l'ordinario dibattimento, previsione che, di per sé, rende, con tutta evidenza, ancora piu' incompatibile la presenza degli imputati medesimi nella sede in cui verra' assunta, ai sensi dell'articolo 205 c.p.p., la testimonianza del Capo dello Stato. Ne' in assenza di norma positiva espressa, dettata per quest'ultima fattispecie, potrebbe farsi ricorso, come richiesto anche dal pubblico ministero, alla partecipazione a distanza, poiche' questa e' prevista dall'articolo 146 bis c.p.p. soltanto per le attivita' svolte nell'aula di udienza (cosi' come si ricava anche dal comma 6 che equipara il luogo in da cui l'imputato si collega, appunto, all'aula di udienza) e non anche per le attivita' processuali da svolgersi al di fuori di essa (si pensi, a esempio, oltre al caso dell'esame nel domicilio del testimone, anche al caso dell'esperimento giudiziale svolto fuori dell'aula di udienza ai sensi dell'articolo 219, comma 3 c.p.p. ovvero all'ispezione dei luoghi). L'interpretazione dell'articolo 205 c.p.p. nei termini sopra indicati, con la conseguente esclusione della presenza degli imputati (liberi o detenuti che siano) in occasione dell'assunzione della testimonianza del Capo dello Stato, poi, manifestamente non appare contrastare con alcuna norma di rilievo costituzionale o sovranazionale quale l'articolo 6 Cedu invocato dalla difesa del Riina e dalla parte civile Maggiani Chelli e pure richiamato dal pubblico ministero nella sua richiesta depositata il 7 ottobre 2014. Invero, quanto all'esclusione del pubblico va osservato che il principio della pubblicita' del giudizio non ha valore assoluto potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purche' tuttavia obiettive e razionali (Corte Costituzionale n. 212/1986) e, nel caso del dibattimento penale, collegate all'esigenza di tutela beni a rilevanza costituzionale (Corte Costituzionale n12/1971), esigenze che, nel caso in esame, essendo tutte connesse alle speciali prerogative di un organo costituzionale qual e' la Presidenza della Repubblica, non possono di certo negarsi per le ragioni sopra esposte anche in relazione all'immunita' della sede, oltre che correlate all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, interessi supremi gia' richiamati dalla Convenzione E.D.U. come possibili motivi derogatori di quel principio di carattere generale.

Quanto piu' specificamente all'intervento personale degli imputati, invece, va osservato che le modalita' del concreto esercizio della difesa sono rimesse alle scelte discrezionali, non costituzionalmente imposte, del legislatore, che puo', quindi, graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, nell'endiadi dell'autodifesa e della difesa tecnica, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale (cfr. sia pure per fattispecie diversa in assenza di precedenti riguardanti l'articolo 205 c.p.p., Cass. 13 luglio 1999 n. 11109, Parfumi, nonche' pur dopo la modifica dell'articolo 111 Cost intervenuta con legge costituzionale del 23 nobembre 1999 n. 2, ancora negli stessi termini, Cass. 7 ottobre 2005 n 45103, Schneeberger, e Cass 1 dicembre 2010 n 44488, De Falco). Conclusivamente, dunque, si ritiene che, nel caso in esame, il diritto di difesa degli imputati sia, comunque, adeguatamente assicurato dall'assistenza tecnca e dal "jus postulandi" dei difensori, che lo esercitano anche in forza di un potere di rappresentanza, legale e convenzionale, nonche' dalla facolta', per gli imputati medesimi, nel prosieguo del dibattimento, di far valere, nelle forme e nei tempi previsti e prescritti, ogni difesa ritenuta utile anche in relazione all'atto istruttorio che viene assunto fuori dall'aula di udienza, cosi' come avviene negli altri casi previsti dalla legge. Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi per l'istanza presentata dalla parte civile Maggiani Chelli nella sua qualita', tanto piu' che neppure l'articolo 502c.p.p. Per il caso di esame di testimone a domiclio, ammette l'intervento personale della parte privata diversa dall'imputato, circostanza che, peraltro, ulteriormente conferma, da un lato, che in quel caso l'intervento dell'imputato costituisce una eccezione conseguentemente non estendibile in via analogica a fattispecie diverse e, dall'altro, che si verte in ipotesi di atti, che in quanto compiuti al di fuori dall'aula del dibattimento, non soggiacciono alle regole per questo previste in via generale. Per questi motivi La Corte, confermando l'ordinanza del 25 settembre 2014, rigetta le istanze di intervento personale, presso la sede di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, degli imputati Bagarella, Mancino e Riina e della parte civile Giovanna Maggiani Chelli, nella qualita' di presidente della Associazione Familiari vittime strage di via Georgofili".