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ITALIA

Si chiederà alla Suprema Corte di valutare correttezza principi

Uccise donna in preda a "tempesta emotiva", Pg Bologna ricorre in Cassazione

Il Presidente della Corte Bologna chiarisce tecnicamente la sentenza: "La gelosia non è stata considerata un'attenuante"

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Michele Castaldo
La Procura generale di Bologna farà ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Nella sentenza si concedono le attenuanti generiche anche perché l'uomo era in preda a una 'tempesta emotiva'. L'ufficio giudiziario guidato dal pg Ignazio De Francisci chiederà, apprende l'ANSA, alla Suprema Corte di valutare la correttezza dei principi espressi.

 "La gelosia non è stata considerata motivo di attenuazione del trattamento, anzi, al contrario, motivo di aggravamento in quanto integrante l'aggravante dell'avere agito per motivi abietti-futili (e ciò con ampia e convinta motivazione, che occupa due pagine fitte di motivazione)". Lo spiega il presidente della Corte di appello di Bologna Giuseppe Colonna, fornendo alcuni chiarimenti "tecnici" sulla sentenza che ha quasi dimezzato la pena per Michele Castaldo, imputato per l'omicidio di Olga Matei. 

"La misura della responsabilità (sotto il profilo del dolo) era comunque condizionata dalle infelici esperienze di vita, affettiva, pregressa dell'imputato, che in passato avevano comportato anche la necessità di cure psichiatriche, che avevano amplificato il suo timore di abbandono", spiega il presidente della Corte di appello di Bologna Giuseppe Colonna, chiarendo i motivi per cui la Corte di assise di appello ha deciso di concedere le attenuanti generiche a Michele Castaldo, imputato per l'omicidio di Olga Matei, a Riccione, nel 2016.

"Questo - prosegue Colonna - è il dato rilevante al di là della frase, che è comunque tratta testualmente dal perito: 'soverchiante tempesta emotiva e passionale'". Colonna sottolinea inoltre che la concessione delle attenuanti si è basata anche sulla "immediata e spontanea confessione" e sul fatto che l'imputato "seppur in forma incompleta, ha tentato di iniziare a risarcire la figlia della vittima".