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ITALIA

Sì all'adozione, il giudice deciderà caso per caso

Unioni civili. Cassazione, via libera a stepchild adoption

La Cassazione respinge il ricorso della Procura di Roma e conferma la sentenza di appello. Una bambina di sei anni potrà essere adottata dalla compagna della madre, con la quale convive da tempo. Ammessa dunque la stephild se nell'interesse del minore

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La Cassazione dice sì alla stepchild adoption. Lo fa con la sentenza 12962 della Prima sezione civile con la quale ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma, impugnata in ricorso dalla Procura, che aveva già  dato l'ok alla domanda di adozione di una bambina di sei anni. La richiesta era partita dalla partner della mamma, dal momento che le due convivevano già da tempo. Una decisione, quella della Corte di piazza avour, che riconosce piena cittadinanza ai diritti dei figli delle famiglie arcobaleno.
 
Sì, ma decide il giudice caso per caso
La Prima sezione civile ha chiarito che l'adozione si accorda in casi particolari: ovvero se realizza "pienamente il preminente interesse del minore". Nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato che la stepchild adoption "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice".

Adozione? non solo se c'è stato di abbandono 
Inoltre, dicono gli ‘ermellini’, lo stato di abbandono o la mancanza dei genitori non è l’unica condizione per la quale si possa chiedere l’adozione. Questa infatti "prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa semprechè, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore".
 
La richiesta del procuratore
Tutto parte da due sentenze a favore di una coppia di mamme sposate in Spagna, una delle quali è mamma biologica di una bambina di sei anni. A riguardo la procura della Cassazione, lo scorso 27 maggio, aveva chiesto di passare la parola alle sezioni unite civili o di accogliere il ricorso della procura di Roma che si è opposta all’adozione da parte della compagna della mamma della bimba. In particolare, il pg Francesca Ceroni, ai giudici della prima sezione civile, aveva sottolineato che "solo le sezioni unite possono evitare che in Italia si crei una situazione a macchia di Leopardo" e magari in un tribunale si riconosca la stepchild adoption e in un altro no.

Il rinvio e la decisione della Cassazione
Da qui la richiesta di rinviare la parola alle sezioni unite o di accogliere il ricorso della procura di Roma. In particolare, il sostituto procuratore generale ha evidenziato che la legge Cirinnà, appena approvata, ha stralciato la stepchild adoption e che "la legge 184 dell'83 alla quale si può al momento fare riferimento si occupa solo di infanzia abusata, abbandonata, maltrattata e di genitori in difficoltà. Qui invece abbiamo il caso di una bambina amata e curata dal genitore biologico". Tesi che la prima sezione civile presieduta da Salvatore Di Palma non ha condiviso convalidando il precedente giudizio di appello.