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ECONOMIA

Modifica contrattuale non consensuale

Traffico prepagato, Agcom multa Tim, Vodafone e Wind Tre

Per la modalità onerosa di prosecuzione del servizio in caso credito esaurito, sanzione da  696 mila euro per ciascun operatore 

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Se l'utente con contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell'offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volontà espressa dall'utente, addebitando però un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, Sms e dati.

Il costo del traffico erogato viene poi detratto dalla successiva ricarica. L'Agcom ha censurato questa pratica utilizzata da parte di tre operatori di telefonia mobile.

Questo il contenuto della modifica contrattuale che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto in contrasto con la normativa di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società Tim, Vodafone e Wind Tre. 

Come verificato dall'Autorità nel corso di un'approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti. La condotta menzionata è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/Cons, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un'espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti.

Plaudono le associazioni di tutela degli utenti: "Tale prassi portava gli utenti a spendere inconsapevolmente soldi per chiamate o traffico internet, anche in caso di esaurimento del credito, a causa
di modifiche unilaterali dei contratti che, come al solito, vanno a discapito dei consumatori", sottolinea il Codacons, mentre Federconsumatori sottolinea che "l'Authority ha specificato che questa prassi non si può configurare semplicemente come una modifica unilaterale del contratto - per la quale sarebbe necessario garantire al cliente informazione e recesso senza costi - ma introduce nel contratto stesso un elemento del tutto nuovo, con costi aggiuntivi che devono invece essere espressamente autorizzati".