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Coronavirus

Lotta alla pandemia

Consiglio di Stato: legittima la richiesta del Green pass, non viola la privacy

Il Consiglio, confermando la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021, ha respinto quanto sostenuto da 4 cittadini, non vaccinati, secondo i quali il meccanismo di contenimento dell'epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria, in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari

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La richiesta di Green pass non violala privacy ed è legittima. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, pronunciandosi in sede cautelare, ha ribadito la validità e l'efficacia delle disposizioni attuative (il Dpcm del 17 giugno 2021) del sistema incentrato sulla certificazione verde Covid-19, il Green pass.

Il Consiglio, confermando la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021, ha respinto quanto sostenuto da 4 cittadini, non vaccinati, secondo i quali il meccanismo di contenimento dell'epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria, in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari.   

La decisione cautelare ha rilevato che, "in ogni caso, non essendo stata dimostrata l'attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi, risulta prevalente l'interesse pubblico all'attuazione delle misure disposte attraverso l'impiego del Green pass, anche considerando la sua finalità di progressiva ripresa delle attività economiche e sociali".   

In ogni caso, viene sottolineato, in sede di merito il Tar potrà approfondire le questioni relative alla disciplina europea in materia di dati sanitari.

Da Palazzo Chigi precisano, inoltre, che per i dipendenti della Pubblica amministrazione e per i lavoratori del settore privato non e' prevista la retribuzione dal primo giorno in cui si presentano a lavoro senza la certificazione verde.Le stesse fonti ricapitolano alcuni passaggi fondamentali del provvedimento. 
Nel settore pubblico:
- il personale che comunicherà di non avere il Green Pass o che non sarà in grado di esibirlo all'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso; la retribuzione non sarà dovuta dal primo giorno di assenza; non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro e' prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.   
Nel settore privato: - il personale che comunicherà di non avere il Green Pass o che non sara' in grado di esibirlo all'accesso al luogo di lavoro sara' considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde; non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- e' prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di green pass.

Fonti di governo specificano inoltre che "per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde".