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Coronavirus

Dpcm prevedeva riapertura dal 14 aprile

Coronavirus. Ordinanza De Luca, in Campania le librerie restano chiuse

Apertura invece sul fronte del commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, consentito "nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8-14", mentre nella settimana del 1° maggio "l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì", sempre dalle 8 alle 14

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In Campania le librerie resteranno chiuse fino al 3 maggio. Dunque, nessuna riapertura il 14 aprile, come indicato nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio. E' quanto previsto in un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nella parte riguardante il commercio, l'ordinanza firmata oggi dal governatore campano richiama e conferma quanto stabilito dall'ordinanza dello scorso 28 marzo, e cioè che "il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, a eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet".

Apertura invece sul fronte del commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, consentito "nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8-14", mentre nella settimana del 1° maggio "l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì", sempre dalle 8 alle 14. 

Nell'ordinanza si ribadisce inoltre che "è sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi, limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente".

Per i lavori a committenza pubblica invece,"fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati".