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POLITICA

L'Antitrust: "Non luogo a procedere su ricorso M5S"

De Luca: "La Severino non si applica", consegnato parere legale a Palazzo Chigi

Secondo il parere legale commissionato dal presidente eletto della Regione Campania Vincenzo De Luca, la legge Severino non si applicherebbe alla sua posizione perché: "si tratta di carica elettiva acquisita in epoca successiva all'emanazione della sentenza di primo grado"

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Il presidente eletto della regione Campania, il democratico Vincenzo De Luca, ritiene che la legge Severino - sulla decadenza degli eletti dalle cariche, per condanne anche di primo grado - non si debba applicare alla sua posizione. In parole povere, De Luca ritiene di non dover esser sospeso, perché - secondo gli avvocati Pietro Rescigno e Giuseppe Abbamonte - "si tratta di carica elettiva acquisita in epoca successiva all'emanazione della sentenza di primo grado". Il parere dei due legali è stato consegnato a Palazzo Chigi. Spetta infatti al presidente del Consiglio decidere se applicare la legge Severino e, quindi, eventualmente sospendere Vincenzo De Luca dalla carica di presidente della regione Campania. 

Il parere
La legge, proseguono i legali di De Luca, ha delimitato il potere del Governo in tema di sospensione e decadenza da cariche pubbliche, "unicamente per sentenze di condanna intervenute successivamente all'assunzione della carica". Cosa che, ricordano, non avviene nel caso in esame, visto che la sentenza nei confronti di De Luca è arrivata lo scorso gennaio, ben prima del voto per le regionali del 31 maggio. "Le condanne precedenti al conferimento del mandato elettivo - insistono - non rilevano in termini di sospensione della carica successivamente assunta".

"In assenza di una norma espressa di fonte primaria che limiti tassativamente l'esercizio delle cariche pubbliche elettive anche per le condanne non definitive al conferimento del mandato elettivo, la sospensione della carica di presidente della giunta regionale non può essere applicata al De Luca", concludono i due giuristi, ricordando che quella condanna "è peraltro scaturita dall'abnorme durata del processo di primo grado", in contrasto con il diritto di ottenere una pronuncia in tempo ragionevoli affermato da norme costituzionali ed europee.

La sospensione o la decadenza, sostengono Abbamonte e Rescigno, non possono avere effetto automatico, visto che l'iter prevede la comunicazione al prefetto da parte della cancelleria o al pm, dal prefetto al presidente del Consiglio, l'acquisizione dei pareri dei ministeri degli Interni e degli Affari regionali e infine il decreto del premier, notificato poi dal prefetto al consiglio regionale che deve prenderne atto.

L'Antitrust: "Non luogo a provvedere sull'incandidabilità di De Luca, su richiesta M5S"
"Non luogo a provvedere" dell'Antitrust sul caso De Luca sotto il profilo dell'incandidabilità, segnalato da un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle, perché "esula dalle competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge applicabile alla materia (decreto legislativo n.235/2012)". Ne dà notizia la stessa Antitrust in una nota, evidenziando anche come non ci sia sulla questione alcun conflitto di interessi da parte del premier e segretario Pd Matteo Renzi.