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POLITICA

Referendum: le sezioni unite della Cassazione respingono il ricorso del Codacons

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La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'associazione di difesa dei consumatori contro il quesito referendario e l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum.

Tale ordinanza "hanno stabilito le sezioni unite, non ha natura di atto giurisdizionale e quindi non può essere impugnata per via giurisdizionale", e "men che mai dinanzi alla corte di Cassazione" di cui l'ufficio per il referendum "costituisce un'articolazione interna", si legge nella sentenza.

La Consulta ha convocato una camera di consiglio straordinaria su una richiesta di conflitto di attribuzione. Il Codacons chiede di sollevare un conflitto d'attribuzione di fronte alla Consulta tra l'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione e i cittadini elettori rappresentati dal Codacons. La Consulta deve ora verificare in via urgente se il conflitto è ammissibile.

La motivazione del provvedimento della Suprema Corte
"All'Ufficio centrale per il referendum - scrivono le Sezioni Unite nella motivazione del provvedimento - il legislatore ha assegnato la direzione unitaria di tutto il complesso svolgimento delle operazioni, dalla presentazione della richiesta alla proclamazione dei risultati, che comprende funzioni assai eterogenee, che vanno dall'esecuzione di attività meramente materiali (come il computo delle firme depositate) all'adozione delle decisioni sulle proteste e suireclami sulle operazioni di voto e di scrutinio".

Ma le operazioni assegnate all'Ufficio - ricordano le Sezioni Unite della Suprema Corte - "non assumono rilevanza autonoma, a tutela di specifici e particolari interessi: esse partecipano del procedimento referendario e si compenetrano con esso, in funzione, quindi, della modificazione dell'ordinamento generale".

Ed a garanzia dell'ordinamento generale sono volte anche le decisioni dell'Ufficio centrale, in chiave di concorso nello svolgimento della suddetta funzione: in particolare, "l'ordinanza che ammette il referendum è immediatamente funzionale al decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, che lo indice; e quella che dichiara l'illegittimità della richiesta referendaria è pur sempre funzionale alla promulgazione della legge costituzionale con la formula prescritta dall'art. 14 della medesima legge".

Come già rilevato dalla Consulta, l'Ufficio centrale concorre, nel procedimento refendario, "all'effettuazione della consultazione popolare, qualora sia legittima la relativa richiesta; e le attribuzioni dell'Ufficio sorgono "necessariamente nei limiti posti a salvaguardia della sfera riconosciuta ai promotori del referendum".