Lotta alla pandemia

Covid, dalla quarantena al Super Green pass: ecco cosa cambia da oggi

Entra in vigore il nuovo decreto. Prezzi calmierati Ffp2 fino al 31 marzo. Restano le sanzioni per chi infrange le restrizioni

Covid, dalla quarantena al Super Green pass: ecco cosa cambia da oggi
Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images
Quarantena in casa

Dal super Green pass alla quarantena, arrivano nuove regole e misure per contrastare l'impennata dei contagi che si sta registrando nel nostro paese. E' stato infatti pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri. Le norme sono dunque in vigore da oggi, 31 dicembre, e una circolare del ministero della Salute (firmata dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza) precisa le novità.

Ecco le nuove regole, così come dettagliate nel testo. Per quanto riguarda il capitolo 'Quarantena e sue modalità alternative', il documento distingue fra "contatti stretti (ad alto rischio)" e "contatti a basso rischio". Fra i contatti ad alto rischio si differenziano 4 gruppi. Il primo comprende i "soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni": per loro "rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".

Il secondo gruppo riguarda i "soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il Green pass: se" sono "asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".

Il terzo gruppo comprende i "soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti": per loro "non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19".

Nel quarto gruppo ci sono "gli operatori sanitari", che "devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato".

Quanto invece ai contatti a basso rischio, "qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o Ffp2", secondo la circolare ministeriale "non è necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva".

Poi c'è il capitolo 'Isolamento', relativo alle persone positive a Covid-19: "Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni - si legge - l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".

Booster protegge da malattia grave omicron

 "I primi dati sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l'efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave": è quanto si legge nella premessa della circolare emanata dal ministero della Salute sugli aggiornamenti delle misure di quarantena ed isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron.

"Per tali ragioni - si puntualizza nella circolare - è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo ('booster') e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose 'booster'". 

Booster a 62,26% immunizzati

Sono 19.300.039 le dosi addizionali/richiamo (booster) di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, al 62,26% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. E' quanto emerge dal report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.17 di questa mattina.Le persone che hanno avuto almeno una dose sono 48.046.743, l'88,96% della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 46.363.603, pari all'85,84% della popolazione over 12.

I guariti in totale sono 402.670, lo 0,75% della popolazione over 12 guarita da al massimo sei mesi. In totale la somma di chi ha avuto almeno una dose e di chi è guarito da almeno sei mesi e' pari a 48.449.413, ossia l'89,70% della popolazione over 12.Nella fascia 5-11 anni, hanno avuto almeno una dose in 300.692 (il 8,22% della popolazione pediatrica) mentre 299 hanno completato il ciclo vaccinale; i guariti da al massimo sei mesi sono 122.904. 


Super Green pass, regole dal 10 gennaio

"Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività: alberghi e altre strutture recettive; sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose".

"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività: a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; b) servizi di ristorazione all’aperto; c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto centri benessere per le attività all’aperto; d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto".

FFP2, prezzi calmierati

"Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Governo monitora, attraverso relazioni del Commissario, l'andamento dei prezzi delle mascherine FFP2".

Sanzioni per violazioni

Per quanto riguarda le sanzioni, il nuovo dl Covid fa riferimento al dl del 25 marzo 2020 in cui le violazioni vengono punite con "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000".