Coronavirus

Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sulle terapie domiciliari

Il prossimo 3 febbraio camera di consiglio per la trattazione collegiale

Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sulle terapie domiciliari
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Covid, cure domiciliari

La circolare del ministero della Salute sulle cure a casa per i pazienti Covid ed il principio della 'vigile attesa' rimane al centro delle polemiche. Con decreto monocratico il presidente del Cosiglio di Stato, Franco Frattini, ha infatti sospeso la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva, nei giorni scorsi, annullato la circolare, bocciando così le linee guida del ministero sulla 'vigile attesa' nei primi giorni d'insorgenza del Covid per pazienti al domicilio e l'indicazioni di non utilizzo di farmaci ad eccezione di Fans e Paracetamolo. Nel decreto di sospensione si afferma che la circolare contiene "raccomandazioni" e "non prescrizioni vincolanti".

Nel documento emanato da Franco Frattini si osserva che "la sintetica motivazione" della sentenza del Tar "afferma la natura vincolante, ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid, della circolare ministeriale" invece, secondo il presidente del Consiglio di Stato "appare" che la suddetta circolare "contiene, spesso con testuali affermazioni, 'raccomandazioni' e non 'prescrizioni', cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l'ammissione della continua evoluzione in atto". Di conseguenza "non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del MMG (medico di medicina generale, ndr.) di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze ina tto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale".  

E dunque, secondo Palazzo Spada, la sospensione della circolare del ministero da parte del Tar "lungi da far 'riappropriare' i MMG (medici di medicina generale, ndr.) della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l'atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle 'migliori pratiche' che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientificomediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente".

Nella sentenza il Tar del Lazio affermava che il contenuto della nota ministeriale, in cui si prevede una "vigile attesa" e la somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo, risulterebbe "in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale". 

Per il Consiglio di Stato il documento del dicastero "contiene, spesso con testuali affermazioni, 'raccomandazioni' e non 'prescrizioni', cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l'ammissione della continua evoluzione in atto". Di conseguenza "non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livelli anche internazionale".

Alla luce di queste considerazioni il presidente del Consiglio di Stato "accoglie l'istanza" del ministero guidato da Roberto Speranza "e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022".