Consulta, incostituzionale la norma che obbliga i militari a vaccinarsi. Non indicate le patologie

L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un "determinato" trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Riserva "relativa": non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta

Consulta, incostituzionale la norma che obbliga i militari a vaccinarsi. Non indicate le patologie
lapresse
Un militare che si sottopone al vaccino

È incostituzionale la norma che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 25 del 2023. 

L'articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un "determinato" trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 25 (redattore Nicolò Zanon), ha ora definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell'aggettivo "determinato", quando si tratti dell'imposizione di un obbligo vaccinale. Chiarendo che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva "relativa" di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie), la sentenza afferma, però, che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all'indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale

Pronunciandosi su una questione sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, in un caso riguardante l'obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all'estero,  la Corte ha perciò dichiarato illegittimo l'articolo 206-bis del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale "profilassi vaccinali" non previamente individuate invia legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi. La sentenza sottolinea che è proprio attraverso l'individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Un'indicazione che è anche essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione. 

Non contenendo l'elenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, la disposizione del codice dell'ordinamento militare non adempie alla necessità che sia "determinato" il trattamento sanitario, come esige l'articolo32, secondo comma, della Costituzione. "Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso - si legge nella sentenza - che, all'esito della presente pronuncia, il comma 1 dell'art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare".