EUROPA
Corte Ue: assegno ai familiari di stranieri regolari va corrisposto anche all'estero

Secondo la Corte Ue, "è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono".
Per tale motivo la Corte di giustizia dell'Unione europea, con due sentenze sulle cause C-302/19 e C-303/19, ha bocciato, in quanto illegittima discriminazione, l'esclusione dello straniero regolarmente soggiornante dagli assegni familiari nel caso in cui i congiunti non risiedano o dimorino in Italia.
La Cgue fa rilevare che le prestazioni sociali in questione - in base alle direttive 2011/98/Ue e 2003/19/Ce - sono soggette al rispetto della parità di trattamento con i cittadini nazionali. E visto che il nostro Paese riconosce agli italiani il diritto agli assegni familiari anche per i periodi in cui o il titolare o i congiunti non risiedono in Italia lo stesso diritto va riconosciuto al soggetto extracomunitario con permesso unico o di lungo soggiorno.