Mottarone: per la Cassazione Nerini e Perocchio "consapevoli" del rischio

La sentenza conferma l'impianto accusatorio. Nell'incidente morirono 14 persone. L'ingegner Enrico Perocchio, dipendente Leitner, potrebbe ottenere la libertà ma essere inibito dalla professione: deciderà il Tribunale del riesame

Mottarone: per la Cassazione Nerini e Perocchio "consapevoli" del rischio
TGR BZ
La cabina della funivia del Mottarone dopo il disastro

Luigi Nerini, proprietario della concessione della funivia del Mottarone, e l'ingegnere Enrico Perocchio, direttore dell'impianto e dipendente della società Leitner, ditta addetta alla manutenzione della cabinovia, erano "consapevoli" delle cattive condizioni della funivia che trasportava i turisti, e non solo loro, da Stresa alla cima del Mottarone. Lo sottolinea la Cassazione nel verdetto della Prima sezione penale appena depositato che dimostra di condividere l'impianto dell'inchiesta della Procura di Verbania sulle cause del crollo della cabina 3 nel quale il 23 maggio 2021 hanno perso la vita 14 persone, lasciando come unico superstite il piccolo Eitan.

Gli 'ermellini' tuttavia individuano due errori 'procedurali' compiuti dal tribunale del riesame di Torino nell'ordinanza che il 28 settembre 2021 ha messo i due imputati agli arresti domiciliari. Il primo si riferisce alla mancata acquisizione di una memoria difensiva di Nerini, per via di una eccessiva e non indispensabile contrazione dei tempi del contraddittorio, e il secondo alla necessità di valutare se per Perocchio sia sufficiente inibirlo  temporaneamente dalla professione per assicurare le esigenze cautelari.

C'è una "mole di convergenti emergenze istruttorie che attestano, per un verso che Enrico Perocchio, pienamente consapevole al pari di Luigi Nerini, del problema manifestatosi e della necessità che, in assenza di un radicale intervento di manutenzione, l'impianto funzionasse con il freno di emergenza disinserito, ha espressamente avallato questo incauto 'modus operandi' e per l'altro che i tragici fatti del 23 maggio 2021 hanno interessato una realtà aziendale che aveva già fatto i conti, in passato, con il conflitto tra le esigenze della sicurezza e quelle di natura economica", scrivono infatti i supremi giudici nella loro sentenza di 26 pagine.
Per quanto ancora riguarda la decisione di apporre i 'forchettoni' alle funi ed evitare che la funivia si fermasse per l'automatico azionarsi dell'azione frenante, la Cassazione sottolinea che "è conforme ai canoni di chiarezza e  precisione" la costruzione "di una imputazione che si regge sul postulato secondo cui l'ing. Perocchio, trovandosi in posizione sovraordinata nella scala gerarchica aziendale e avendo il potere , quale direttore di esercizio, di fornire al personale dipendente indicazioni sugli adempimenti da espletare per garantire la sicurezza dei lavoratori, avrebbe istigato, per ragioni di convenienza economica (in attuazione, cioè, di una nitida strategia aziendale, nella cui cornice si iscrive anche l'omessa annotazione sui registri delle frequenti e reiterate defaillances nel funzionamento dell'impianto), Tadini - dipendente delle ferrovie del Mottarone con funzioni di capo servizio - a disattivare il sistema frenante d'emergenza e, precipuamente, a omettere la rimozione del ceppo nell'orario di apertura della funivia al pubblico".
Pieno avallo, dagli 'ermellini', inoltre ai capi di imputazione a carico di Perocchio e Nerini per "rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e per omicidio colposo plurimo".
Per quanto riguarda la memoria difensiva di Nerini, ad avviso della Cassazione, il Tribunale del riesame "ha errato nel negare" l' ingresso alla memoria di Nerini "perchè redatta in modo tale da rendere indistinguibili le considerazioni afferenti, rispettivamente, agli elementi già considerati con l'atto di appello e quelli di più recente formazione". Per gli 'ermellini', "la produzione , da parte del pubblico ministero, di rilevantissima documentazione (anche di quella relativa ad attività compiute oltre tre mesi prima) a quattro giorni di distanza dall'udienza camerale" è "frutto di legittima e insindacabile strategia processuale" ma ha "posto gli indagati e le loro difese nella condizione di dovere interloquire 'ad horas' o, comunque, a strettissimo giro" e questo "ragionevolmente, ha inciso sulle modalità di redazione delle memorie". Secondo gli ermellini, in questo "del tutto peculiare contesto", si è finito "con l'incidere, pregiudicandolo, sul diritto al contraddittorio, obiettivamente messo a repentaglio dal consistente e improvviso arricchimento del materiale addotto dalla pubblica accusa a sostegno delle proprie ragioni".

Ora il riesame rifarà l'udienza per Nerini e valuterà se togliere i domiciliari a Perocchio e inibirgli l'esercizio della professione come unica misura cautelare