La terza sezione del Tar puglia riapre le scuole, il Tar di Lecce le chiude

Due giudizi contrastanti del Tar, a Bari e a Lecce. Viene prima il diritto allo studio o il diritto alla salute?

La terza sezione del Tar puglia riapre le scuole, il Tar di Lecce le chiude
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Per Terza Sezione del TAR di Puglia "l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia, interferisce, in modo non coerente, con l'organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020". Il Dpcm, spiega il Tar, "colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. "zona arancione") e persino per le aree ad alta criticità (c.d. "zone rosse") prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari". Secondo il Tar, inoltre, dalla motivazione del provvedimento regionale di cui il Codacons ha chiesto l'annullamento, "non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione". "Come dedotto dai ricorrenti - si legge nel provvedimento - vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l'esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all'utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons). Il tribunale amministrativo regionale, quindi, "ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale" , ha accolto la richiesta del Codacons e ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato. Ha inoltre fissato per il 3 dicembre prossimo  la trattazione del giudizio cautelare collegiale.
 
La sezione di Lecce del Tar della Puglia, nello stesso giorno in cui un'altra sezione dello stesso tribunale amministrativo ha accolto una istanza simile, ha respinto una seconda richiesta di sospensione dell'ordinanza della Regione Puglia di chiusura delle scuole presentata da alcuni genitori salentini. Il tribunale  ha ritenuto "prevalente" il diritto alla salute su quello allo studio, fissando l'udienza collegiale di merito al 25 novembre, il giorno dopo la scadenza dell'ordinanza regionale che da fine ottobre ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole a partire dalle elementari.  L'istanza di sospensione dell'ordinanza regionale di chiusura delle scuole è stata presentata a Lecce da sedici genitori. Il presidente del Tar salentino, Eleonora Di Santo, ha rigettato la domanda cautelare "ritenuto che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo, comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza, attesa la necessità, in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale, di contenere il rischio del diffondersi del virus". Il Tribunale amministrativo ritiene, inoltre, che poiché "il provvedimento impugnato ha una efficacia temporale limitata", fino al 24 novembre, "suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte sull'evolversi della situazione epidemiologica", "le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte".