"La controversia rientra nell'ambito riservato all'ordinamento sportivo"

Tar: Inammissibile il ricorso contro i playout del Venezia Calcio

Per giudici del tribunale amministrativo c'è difetto giurisdizione, è competente la giustizia sportiva

Tar: Inammissibile il ricorso contro i playout del Venezia Calcio
E' stato dichiarato "inammissibile per difetto di giurisdizione" il ricorso amministrativo proposto dal Venezia Football Club per chiedere l'annullamento del Comunicato del 30 maggio scorso con il quale il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso pubblica la classifica finale del Campionato Serie BKT 2018/2019 di calcio, comunicando il calendario delle gare di andata e ritorno di play out. La decisione arriva con sentenza dal Tar del Lazio. Il Tar, premettendo che la normativa prevede che siano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche", ha rilevato: "che nel caso di specie non risulta impugnato un provvedimento che abbia determinato l'ammissione o l'esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; che avere pubblicato la classifica del Campionato come risultante dal rientro del Palermo in coda alla classifica, per effetto della sentenza del giudice sportivo, e fissato la data dei play out, è attività meramente esecutiva delle previsioni esistenti prima del Campionato". In aggiunta a questo, i giudici amministrativi hanno ritenuto anche: "che l'interesse azionato non rientra tra quelli tutelati in sede giurisdizionale; che il principio di autonomia che caratterizza i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica, salvi i casi di rilevanza per quest'ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, non consente di estendere la giurisdizione del giudice amministrativo oltre i casi espressamente previsti; che la controversia appare rientrare nell'ambito della disciplina riservata all'ordinamento sportivo, ovvero delle questioni aventi ad oggetto 'l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive'". Alla luce di tutto questo, il Tar ha dichiarato il ricorso "inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione".