''Ritiene questa Corte che la motivazione della sentenza impugnata evidenzi la strutturale inidoneità della condotta degli ufficiali del Ros a integrare, già sotto li profilo oggettivo, una forma penalmente rilevante di istigazione o di determinazione alla commissione del reato di minaccia ad un corpo politico commesso dai vertici di 'Cosa nostra'''.
È quanto scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nelle 95 pagine di motivazioni della sentenza, depositata oggi, che lo scorso 27 aprile ha reso definitive le assoluzioni per gli ex ufficiali del Ros, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l'ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno e per l'ex senatore Marcello Dell'Utri nel processo sulla presunta trattativa tra Stato e mafia.
''Invero, la mera apertura di un'interlocuzione con i vertici di 'Cosa nostra' non può ritenersi essere stata idonea 'ex se' a determinare i vertici dell'organizzazione criminale a minacciare il Governo - si legge - in quanto questo assunto, argomentato nella sentenza impugnata come autoevidente, non è fondato su alcuno specifico dato probatorio, né argomentato sulla base di consolidate massime di esperienza. L'interlocuzione promossa da Mori e da De Donno con Ciancimino, per quanto accertato dalla sentenza impugnata, era, infatti, volta a comprendere le condizioni per la cessazione degli omicidi e delle stragi da parte di 'Cosa nostra' e la ricerca dell'apertura di un dialogo, sia pure con una spietata organizzazione criminale - sottolineano i supremi giudici - non può assumere la valenza obiettiva, sulla base di un inammissibile automatismo probatorio, di una istigazione a minacciare lo Stato''.
''Nella ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, l'iniziativa degli alti ufficiali del Ros era, infatti, intesa non già a indurre 'Cosa nostra' a rivolgere minacce al Governo - affermano i giudici della Cassazione - bensì al perseguimento dell'obiettivo contrario di far cessare la stagione stragista, cercando di comprendere se le eventuali condizioni poste da quest'ultima potessero o meno essere considerate nella prospettiva di prevenzione di ulteriori attacchi criminali. Nella loro azione, infatti, Mori, Subranni e De Donno miravano al contempo alla 'contestuale decapitazione dell'ala stragista o militarista' mediante la cattura dei suoi esponenti, come di seguito avvenuto il 15 gennaio 1993 con l'arresto di Salvatore Rina. Vi è, dunque, per quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, un'insanabile contraddizione logica tra l'elemento soggettivo che animava i tre ufficiali del Ros nell'interlocuzione con i vertici mafiosi e il riconoscimento di una obiettiva valenza agevolatrice della minaccia mafiosa della loro condotta''. '
'Pertanto, una volta escluso, in quanto non provato oltre ogni ragionevole dubbio, che gli ufficiali del Ros abbiano riferito la minaccia mafiosa ad esponenti dell'autorità di governo, dalla sentenza impugnata risulta che i medesimi si sono limitati a ricevere la minaccia mafiosa, senza sollecitarla, né rafforzare l'altrui intento criminoso - concludono i supremi giudici che hanno assolto gli ex vertici dei Ros con la formula 'per non aver commesso il fatto'- Ogni forma di concorso penalmente rilevante degli imputati Mori e De Donno nel reato commesso dagli imputati appartenenti a 'Cosa nostra' è, all'evidenza, insussistente''.