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ECONOMIA

La scheda

Jobs Act, addio articolo 18: come cambiano le regole per i licenziamenti

Dopo l'ok della Commissione lavoro all'emendamento del governo sulla modifica dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori: esclusa la possibilità di reintegro per i licenziamenti economici. Prevista per i licenziamenti discriminatori e per alcune fattispecie di licenziamenti disciplinari

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L'Aula della Camera
Roma
Dopo il via libera della Commissione Lavoro della Camera all'emendamento del governo, ecco come il Jobs act cambia l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. 
 
La proposta dell'esecutivo che riformula un emendamento del Pd prevede che per i licenziamenti economici sia previsto solo un indennizzo crescente al crescere dell'anzianità. Il licenziamento economico si definisce come l'atto con il quale il datore di lavoro interrompe unilateralmente (cioè senza accordo da parte del lavoratore) il rapporto di lavoro con il dipendente per motivi che non riguardano il comportamento di quest'ultimo, ma per ragioni che riguardano la riorganizzazione aziendale. L'emendamento prevede anche tempi certi per l'impugnazione del licenziamento.

Reintegro per licenziamenti discriminatori e per precisi casi di licenziamento disciplinare ingiustificato
Ci sarà, quindi, soltanto un indennizzo economico per i lavoratori licenziati ingiustamente per motivi economici. Viene cioé esclusa "per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio". L'emendamento al comma 7 del ddl delega sul lavoro, quello che modifica appunto il 'famigerato' articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prevede infatti il reintegro solo "per specifici casi di licenziamento disciplinare ingiustificato". L'emendamento inoltre limita il diritto alla reintegrazione "ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato". 

Per licenziamenti economici solo indennizzo in base ad anzianità di servizio
I licenziamenti economici, per quanto concerne il reintegro, restano quindi fuori: in quei casi si prevede esclusivamente un indennizzo crescente con l'anzianità di servizio. Il reintegro invece è previsto per i licenziamenti discriminatori e per i casi di licenziamenti disciplinari ingiustificati e assimilabili a quelli discriminatori. "Il governo - ha detto Maurizio Sacconi di Ncd - ha indicato correttamente la formulazione concordata che esplicitamente individua nell'indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio la sanzione ordinaria del licenziamento illegittimo tanto economico quanto disciplinare, con la sola eccezione per quest'ultimo di specifiche fattispecie.