Original qstring:  | /dl/archivio-rainews/articoli/Viminale-Decreto-Sicurezza-bis-007-contro-immigrazione-clandestina-abf0460e-ba50-431f-892e-ae42dc983350.html | rainews/live/ | true
ITALIA

Il Viminale mette a punto il Decreto Sicurezza bis: 007 contro l'immigrazione clandestina

12 articoli, ci sono anche nuove norme per chiarire le competenze dei dicasteri sugli sbarchi 

Condividi

Sono dodici gli articoli che compongono il decreto di legge sicurezza 'bis', completato oggi dal ministero dall'Interno. Il provvedimento introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell'Ordine.

Tra le novità, anche il potenziamento delle operazioni sotto copertura per contrastare l'immigrazione clandestina. Un'altra norma è la già annunciata 'spazza clan' per "smaltire l'arretrato nei tribunali". Il decreto prevede l'istituzione di un commissario straordinario e l'assunzione di 800 persone con impegno di spesa per oltre 25 milioni di euro. Permetterà di notificare sentenze ai condannati attualmente in libertà e garantire così l'effettività della pena. E non manca una novità in vista delle Universiadi 2019 a Napoli: in città arriveranno 500 militari in più.

Sanzioni per chi non segue istruzioni autorità Sar
L'art.1 del 'Decreto sicurezza bis' "sanziona chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alle istruzioni operative delle autorità 'Sar' (Search and Rescue) competenti o di quelle dello Stato di bandiera". Lo spiegano fonti del Viminale, aggiungendo che le sanzioni previste sono di duplice natura. In ogni caso, si vuole una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato. In questo caso, competente all’accertamento della violazione e all’irrogazione della sanzione è il Corpo delle Capitanerie di porto. Nei casi più gravi o reiterati e laddove la violazione sia commessa da navi battenti bandiera italiana, è prevista la sospensione da 1 a 12 mesi o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione a opera delle autorità amministrative competenti.

Su transito e sosta navi limitate le competenze del Mit
L'art. 2 interviene in materia di Codice della Navigazione, in particolare sul 'Divieto di transito e di sosta' di navi mercantili nel mare territoriale, limitando le competenze del ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle sole finalità di sicurezza della navigazione e di protezione dell’ambiente marino. Viene attribuita al Ministro dell’Interno la competenza a limitare o vietare il transito e/o la sosta nel mare territoriale qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica, con espresso riferimento dell’art. 19, comma 2, lett. g), della Convenzione di Montego Bay, così valorizzando la cosiddetta presunzione di offensività del passaggio in caso di 'carico o scarico di (…) persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero'.