Referendum 12 giugno

Terzo quesito: le ragioni del SI' e quelle del NO

Separazione delle funzioni dei magistrati: il commento di Lucia Annibali (Italia Viva) e di Eugenio Saitta (Movimento Cinque Stelle)

Terzo quesito: le ragioni del SI' e quelle del NO
(LaPresse/Wikipedia)
Lucia Annibali e Eugenio Saitta

Il prossimo 12 giugno si apriranno i seggi per i referendum abrogativi, indetti dal Presidente della Repubblica il 6 aprile scorso.  Cinque quesiti a cui i cittadini sono chiamati a rispondere con un SI' o con un NO, per decidere se abrogare o meno alcuni articoli di legge in materia di giustizia.  Abbiamo chiesto, per ogni quesito, un commento sul possibile voto.

Quesito n.2 Separazione delle funzioni dei magistrati

Scheda di colore giallo: abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150” , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art.13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art.13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art.13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.”?
 

Se vince il SI' viene determinato l’obbligo per il magistrato di scegliere all’inizio della carriera tra la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale

Se vince il NO si mantiene la legislazione in vigore che non prevede la separazione delle carriere

Fac-Simile della scheda elettorale: Quesito 3 dait.interno.gov.it
Fac-Simile della scheda elettorale: Quesito 3

Le ragioni per votare SI' di Lucia Annibali, deputata e capogruppo di Italia Viva in commissione Giustizia

"Italia Viva non è tra i promotori dei Referendum ma considera importante votare sì ai 5 quesiti referendari, perché ritiene che questa possa essere una occasione per cambiare davvero la giustizia nel nostro Paese. Il coinvolgimento diretto dei cittadini sui temi della giustizia, è un fatto positivo e un importante esercizio di democrazia. La nostra giustizia deve fare un salto di qualità per essere giusta e efficiente, senza correnti e davvero uguale per tutti. Servono riforme più coraggiose rispetto a quelle messe in campo sino ad ora, che a nostro avviso sono parziali ed incompiute.

In particolare, sulla separazione delle funzioni dei magistrati attualmente succede che nel corso della carriera, giudici e pubblici ministeri passino più volte dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Votando sì il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Assicurare la netta separazione delle funzioni di giudici e magistrati significa compiere un primo passo verso un’effettiva terzietà del giudice rispetto alle parti, e assicurare così una giustizia più giusta. E’ vero che la riforma proposta dalla Ministra della Giustizia interviene su questa questione, ma la lascia incompleta, perché prevede un passaggio tra le funzioni giudicanti e requirenti, mentre il quesito azzera i passaggi".

Le ragioni per votare NO di Eugenio Saitta, deputato e capogruppo del M5s in commissione Giustizia

"Altro che ‘giustizia giusta’, questi referendum riguardano aspetti dell’impianto che rischiano di rendere la nostra giustizia meno equa. In alcuni casi ci troviamo di fronte a interventi parziali che, slegati da una riforma complessiva e più organica, perdono di significato.

In particolare, a proposito del quesito numero 3 la comunanza di formazione e di percorso iniziale tra pubblico ministero e giudice per noi è positivo perché impedisce che i Pm diventino una sorta di ‘avvocati di polizia’. Togliendo il pubblico ministero dalla giurisdizione lo si espone al rischio di essere manovrato dal potere politico. Con la conseguenza di un’azione penale non uniforme su tutto il territorio".